Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana

il seguente decreto-legge:
Articolo 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)
Articolo 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).
        1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno         1. Identico.

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2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.         2. Identico.
        3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».         3. Identico.
        4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.         4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo».

          4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
        5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.         5. Identico.
        6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.         6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua e autorizza, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto.
        7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.         7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007.

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          7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31 dicembre 2007.
          7-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui al predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.
        8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.         8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
          8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
          8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
          8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione

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  dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituito di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
          8-septies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c), e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
          8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1o gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007».
          8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 2 è abrogato;
              b) al comma 3, lettera a), le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008»;
              c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.
          8-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-novies.
          8-undecies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al 31 dicembre 2015.

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          8-duodecies. All'articolo 21, comma 10-bis, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2009».
          8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 6-bis.
(Proroga di termini per adempimenti amministrativi concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani).
          1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, le parole: «non prima del termine di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del termine di trentaquattro mesi».
          2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, le parole: «non prima del termine di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del termine di trentaquattro mesi».
          3. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 148, le parole: «non prima del termine di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del termine di trentaquattro mesi».
          4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi richiamate nei medesimi commi per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità stesse. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette leggi esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
 
Articolo 6-ter.
(Riapertura dei termini per la concessione di benefìci antiracket e antiusura).
 

        1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto


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  previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n. 44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni.
 
Articolo 6-quater.
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie).
          1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo.
          2. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p), è inserita la seguente:
              «p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni

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  di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:
              1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
              2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;».